Provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti e delle studentesse

AGGIORNATO AL 31/03/2026


DOCUMENTI UTILI

D.Lgs n. 62/2017

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali

Statuto-delle-studentesse-e-degli-studenti-DPR-24-giugno-1998-modificato-ai-sensi-DPR-134-2025

1.-REGOLAMENTO-DEL-COMPORTAMENTO-DELLE-MANCANZE-E-DELLE-SANZIONI-DISCIPLINARI-DEGLI-STUDENTI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola è comunità educante che promuove formazione, partecipazione, corresponsabilità e cittadinanza attiva, nel rispetto della dignità delle persone e della legalità. I principi ispiratori sono quelli indicati dallo Statuto (vita della comunità scolastica, diritti e doveri, disciplina).

Le regole sono improntate a proporzionalità, gradualità e finalità educativa delle sanzioni; è favorita la riparazione del danno e, quando possibile, l’adozione di attività utili alla comunità scolastica.

Diritti degli studenti e degli alunni:

Nella erogazione delle sanzioni sono espressamente vietate le sanzioni automatiche o comparative di altri casi; agli studenti e alle studentesse è garantita una valutazione che tiene sempre conto delle specifiche aggravanti e attenuanti, dell’età e delle motivazioni addotte a discolpa.

Doveri degli studenti e degli alunni:

1. Studenti e alunni sono tenuti:
a) al rispetto delle regole che li riguardano e riportate in tutti i capitoli del regolamento di istituto. Nei casi di cyberbullismo (si veda il TITOLO III) la violazione dell’art. n. 6 risulta un’aggravante nella valutazione della sanzione;
b) al rispetto degli ambienti e all’uso conservativo di strutture e attrezzature in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’istituto. Studenti e famiglie rispondono dei danni arrecati a persone o cose secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto e dalle norme civilistiche;
c) al rispetto delle persone (se stessi, compagne e compagni, personale scolastico, altre persone presenti durante le attività scolastiche) contribuendo a creare un ambiente scolastico accogliente e che favorisca il benessere generale. Risulta un’aggravante la violazione di questo dovere nei casi di bullismo (si veda il TITOLO III). Risulta un’aggravante la violazione di questo dovere nei casi di violazione delle norme sul fumo in presenza di minorenni (si veda il TITOLO IV);
d) all’osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.
2. Solo per gli studenti e le studentesse:
a) è richiesta la frequenza regolare e la puntualità;
b) è richiesto di indossare abbigliamento adeguato: sono da ritenere non adatti al luogo, uniformi militari indossate fuori contesto, abiti disordinati, danneggiati o strappati, con trasparenze o che esibiscano biancheria intima, con immagini o scritte che possano recare potenziale offesa (per diversità, religione, minoranze, condizioni sociali) o linguaggio volgare. Si richiedono abiti lunghi, che coprano interamente le spalle e la pancia (sono vietate canottiere, top o prendisole), calzature chiuse, o comunque allacciate dietro la caviglia (sono vietate ciabatte, zoccoli, infradito, anche per motivi di sicurezza).

Le sanzioni disciplinari per gli studenti e per gli alunni

1. La responsabilità disciplinare è personale, è sempre garantito il contraddittorio e non è sanzionabile la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
2. Le sanzioni hanno natura educativa, sono temporanee, proporzionate e ispirate, per quanto possibile, al ripristino e alla riparazione; tengono conto della situazione personale dello studente.
3. Le sanzioni vengono considerate nella valutazione del comportamento.

Le tipologie di sanzioni sono riportate di seguito in ordine crescente di gravità:

a) Richiamo verbale: il richiamo può essere eseguito da qualsiasi dipendente della scuola. Il richiamo deve essere sempre rispettoso della persona, deve essere finalizzato all’interruzione del comportamento scorretto e accompagnato dalla spiegazione del perché c’è stato. Se il richiamo non avviene in classe il richiamante comunica il provvedimento al docente di classe che lo riporta sul registro con la dicitura “Lo studente/ssa è stata richiamata per il seguente comportamento: …”.

b) Nota disciplinare: La nota disciplinare va riportata sul registro elettronico e deve essere visibile alla famiglia; può essere inflitta da un docente del Consiglio di classe, da un docente supplente nell’ora di sostituzione, dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore; la nota disciplinare deve riportare il nome della studentessa o dello studente, la descrizione dell’infrazione e la dichiarazione a discolpa della studentessa o dello studente;

c) Accompagnamento dei genitori: la richiesta di accompagnamento deve essere riportata sul registro di classe e può essere fatta da un docente del Consiglio di classe, da un docente supplente nell’ora di sostituzione o da un suo collaboratore. Il dirigente scolastico autorizza il provvedimento che è inviato dalla segreteria. La convocazione deve avere un preavviso di almeno tre giorni lavorativi salvo motivi urgenti. Alla riunione è presente il docente che ha richiesto l’incontro o, in caso di suo impedimento, il coordinatore di classe ed eventualmente il dirigente scolastico. L’accompagnamento deve svolgersi con l’intento di creare un’alleanza con la famiglia per facilitare la studentessa o lo studente nella comprensione dell’errore e nella crescita educativa. Se la famiglia diserta l’appuntamento senza motivata giustifica il propositore della sanzione avvisa la collaboratrice del Dirigente scolastico per valutare le azioni da intraprendere.
Solo il Dirigente scolastico può disporre un secondo accompagnamento nello stesso mese per una singola studentessa o singolo studente

1. Per studenti e studentesse della scuola secondaria di I grado è prevista la seguente sanzione che rappresenta il più elevato grado di gravità:
Allontanamento dalle lezioni e attività educative correlate: gli allontanamenti:
a) per periodi fino a due giorni: attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti;
b) per periodi da 3 a 15 giorni: attività di cittadinanza attiva e solidale secondo P.T.O.F. e convenzioni; se non disponibili strutture esterne idonee, le attività si svolgono a favore della comunità scolastica. Tali ore sono computate ai fini della validità dell’anno ma non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline; l’eventuale mancato svolgimento è considerato nel voto di comportamento.
c) per periodi superiori a 15 giorni la scuola attiva percorsi di recupero educativo, anche con servizi sociali.

La nota sul registro (distinta dalla nota DISCIPLINARE sul registro) non è un provvedimento disciplinare ma una semplice comunicazione alla famiglia sul comportamento del/la figlio/a. 

Avverso le sanzioni diverse dal richiamo verbale e dalla nota disciplinare è ammesso ricorso entro 15 giorni all’Organo di Garanzia interno, che decide entro 10 giorni sulla base degli atti. Rimane la competenza dell’Organo di Garanzia regionale e del Direttore U.S.R. per i reclami previsti.

MODELLI UTILI

contestazione_addebiti_alunni

modello_verbale_cdc_